
Barbabietola
da zucchero
Organizzazione del mercato nel settore dello zucchero
Il regime dello zucchero
fin dalla sua origine (il 1° luglio 1968) è stato caratterizzato dalla
limitazione della garanzia di prezzo a "quote massime di produzione" , attribuite
innanzitutto a ciascuno Stato membro che le assegna successivamente alle singole
imprese.
La quota massima è costituita da una "quota base", o quota "A", e da
una "quota di specializzazione" o quota "B", per la quale si ha una garanzia
di prezzo ridotta rispetto alla quota base.
Le quantità prodotte oltre la quota massima (zucchero "C") non beneficiano
di alcuna garanzia di prezzo e devono essere esportate sul mercato mondiale
a carico dei produttori. E’ prevista, tuttavia, la possibilità di riportare
una parte dello zucchero "C" limitatamente ad un quantitativo massimo pari
al 20% della quota "A", imputandola alla produzione della produzione della
campagna successiva. Tale quantitativo deve essere immagazzinato per un periodo
di dodici mesi.
La seconda particolarità del regime dello zucchero è il principio
di "corresponsabilità" dei produttori nel finanziamento delle spese
derivanti dallo smaltimento delle eccedenze della produzione nell’ambito della
quota massima. Gli Stati membri riscuotono, dai fabbricanti di zucchero dei
"contributi" alla produzione (penali) calcolati sulla base del costo globale
di smaltimento delle eccedenze di quota. Il 60% di tale onere viene posto
a carico dei bieticoltori. All’inizio, la copertura degli oneri delle eccedenze
non era totale e colpiva solo lo zucchero di quota "B". Dal 1981, invece,
i produttori assicurano l’integrale copertura di tali oneri, prioritariamente,
mediante un contributo di "corresponsabilità" gravante sulla quota
massima ("A+B") e pari al 2% del prezzo di intervento dello zucchero. Qualora
la copertura integrale degli oneri lo richiedano, la quota "B" può
essere gravata di un ulteriore "contributo" pari al 37,5% del prezzo di intervento.
Un "contributo complementare", infine, può essere richiesto al termine
della campagna nel caso in cui le penali predette non fossero risultate sufficienti.
Il regime
dello zucchero prevede, inoltre, un "sistema di compensazione delle spese
di magazzinaggio" per assicurare il collocamento dello zucchero (di quota
"A+B") sul mercato durante tutta la campagna di commercializzazione. Il costo
medio mensile di magazzinaggio (costo finanziario più spese di magazzino)
viene rimborsato dall’organo di intervento per conto del Feoga ai produttori
per le quantità di zucchero tenute in magazzino. Il supporto finanziario
di tale rimborso è costituito da un "contributo" magazzinaggio che
il fabbricante versa all’organo di intervento al momento della vendita dello
zucchero. Anche lo zucchero di riporto beneficia di tale sistema di compensazione.
Il costo finanziario del magazzinaggio viene calcolato sulla base di un tasso
medio di interesse della Comunità (per la campagna 1993 inferiore al
10%). Ai produttori italiani, a titolo di aiuto nazionale, è riconosciuta,
tuttavia, la possibilità di corrispondere una integrazione dell’onere
finanziario qualora il prime rate in vigore nel paese superi di 3 o
più punti il tasso di interesse ritenuto nei conti comunitari.
Per quanto concerne il sistema dei prezzi, il regime delle zucchero non è
molto diverso dalla maggior parte degli altri mercati ed è caratterizzato
da un prezzo indicativo, da un prezzo di intervento e da un prezzo di entrata.
Gli scambi coi paesi terzi sono regolati da un sistema di "prelievi" all’importazione
e "restituzioni" all’esportazione, in analogia all’organizzazione di mercato
di altri prodotti.
Dal prezzo
di "intervento" fissato per le zone eccedentarie (prezzo al quale gli organismi
di intervento sono tenuti ad acquistare lo zucchero loro offerto) viene derivato
il prezzo della materia prima, in barbabietola, tenuto conto del margine di
trasformazione di competenza dell’industria. Un prezzo di "intervento derivato"
leggermente superiore è applicato in talune regioni comunitarie considerate
deficitarie (Italia, Irlanda, Regno Unito) per tener conto delle spese di
trasporto dello zucchero dalle regioni eccedentarie. Il maggiore importo riconosciuto
a titolo di "regionalizzazione" viene portato ad integrazione del prezzo delle
barbabietole nelle suddette regioni.
Per quanto concerne il prezzo delle barbabietole, nei contratti conclusi tra
bieticoltori e zuccherifici, in linea di principio deve essere fatta una distinzione
tra i quantitativi di barbabietole destinati alla produzione di zucchero "A",
e quello destinati allo zucchero "B". Tuttavia, sulla base di un accordo interprofessionale,
che deve essere approvato dallo Stato membro, è possibile derogare
a tale obbligo. In tale caso viene riconosciuto al produttore di barbabietole,
per la produzione corrispondente allo zucchero di "quota massima" ("A+B"),
un prezzo "misto", cioè un prezzo ponderato tra il valore della quota
"A" e quello della "B" (a titolo indicativo, la quota "B" in Italia corrisponde
attorno al 16% della quota "A").
Sulla base delle penali che gravano sullo zucchero, nella realtà vengono
fissati per le barbabietole: un prezzo di base; un prezzo minimo della quota
"A" pari a 98,% del prezzo base; un prezzo minimo della quota "B" pari a 60,5%
del prezzo base.
Nel caso particolare dell’Italia, per il fatto che la produzione di barbabietole
benefici di un aiuto nazionale (con un tetto massimo di circa 140 milioni
di ECU nella campagna 1993), alle barbabietole è riconosciuto un "prezzo
misto mutualistico" corrispondente al prezzo pieno di "base" al quale vengono
aggiunte quote di aiuto differenziate per zone (Nord, Centro, Sud).
Gli oneri di parte agricola che dovrebbero gravare sulla produzione corrispondente
alla quota "A" (2% del prezzo di base) e alla quota "B" (39,5%), corrispondenti
al 60% dell’onere sopportato dall’industria, vengono assicurati con l’utilizzazione
di una aliquota degli aiuti nazionali riconosciuti al settore. Questa operazione
viene effettuata attraverso il Fondo bieticolo nazionale appositamente costituito.