ACCORDO NAZIONALE TRASPORTO BARBABIETOLE DA ZUCCHERO
CAMPAGNA 2002/03
Nel quadro
dell’autonomia imprenditoriale ed organizzativa dei vettori e degli utenti e
della conseguente libera scelta del rispettivo contraente tra:
Ø le Organizzazioni bieticole;
Ø le Società saccarifere;
Ø le Organizzazioni dei
vettori: FITA-CNA, FAI, FIAP (L), Confartigianato Trasporti, SNA CASA,
ANCS.T/LEGA Coop., ANCOSEL-AGCI, Federlavoro e Servizi C.C.I., UNITAI, ANITA,
FIT-CISL, UILT, FILT-CGIL, in rappresentanza
dei vettori iscritti all’Albo Nazionale delle Imprese di Autotrasporto;
d’ora
innanzi denominate “le Parti”
in
relazione a quanto previsto all’art. 13 del D.M. del Ministero dei Trasporti
del 18/11/1982 si conviene che ai trasporti di barbabietole da zucchero, svolti
in tutto il territorio nazionale, si applichi quanto di seguito convenuto,
vincolando pertanto i rispettivi aderenti al rispetto di tutte le condizioni in
esso contenute;
a
conclusione di vari incontri, in data 26 luglio 2002 a Bologna:
q tenuto conto di quanto convenuto fra le Parti in data 15 luglio
2002 in base all’Accordo denominato “Linee Guida Accordo Nazionale Trasporto
Bietole Campagna 2002/03 (All. 7).
q considerata la legislazione
vigente in materia di autotrasporti;
q considerata la necessità di
disciplinare autonomamente il trasporto delle barbabietole da zucchero in
considerazione delle sue peculiari caratteristiche (continuità e durata dei
servizi);
q ferma restando la libertà di
scelta dell’affidamento del trasporto delle bietole;
q fermo restando che gli
utilizzatori del trasporto hanno la necessità che sia assicurato il servizio in
relazione alle loro esigenze;
q
considerato
che l’ottimizzazione organizzativa dei trasporti è perseguibile attraverso la
massima estensione possibile degli stessi in forma di “Ritiri Diretti”;
q convenuto che le parti si
adopereranno affinché il trasporto prioritariamente sia affidato a vettori che
hanno la disponibilità dei mezzi idonei e necessari all’esecuzione dei servizi
che formano oggetto del presente Accordo, iscritti nell’Albo Nazionale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto
di terzi e titolari di autorizzazione a norma dell’art. 41 L. 298/74 rilasciata
per il veicolo a mezzo del quale è eseguito il trasporto ovvero dalle Cooperative
e/o Consorzi di 1° e 2° grado dei vettori medesimi.
A tale scopo le Società
saccarifere si impegnano a non affidare il trasporto bietole ad imprese di
autotrasporto che non abbiano nella loro disponibilità almeno il 50% del parco
veicolare totale, fatti salvi, per la campagna 2002/03, gli accordi già siglati
e gli eventi di forza maggiore. Tale verifica sarà oggetto di
autocertificazione da parte dell’impresa di autotrasporto;
q
convenuto
che le Parti si danno reciprocamente atto di condannare fermamente e di comune
accordo tutte le transazioni economiche arbitrarie e non contrattualmente
previste tra trasportatori ed imprese di escavo-carico delle bietole. Le
Parti stesse delegano il Gruppo di Lavoro, operante in ogni singolo
zuccherificio, a vigilare perché tale comportamento non si verifichi,
incaricando ed autorizzando espressamente lo stesso Gruppo di Lavoro a porre in
essere ogni e tutte le iniziative
necessarie per scoraggiare il fenomeno. Nel caso in cui siano pattuiti “Ritiri
Diretti”, le Società, tramite i singoli
stabilimenti, garantiscono la continuità della prestazione da parte del
trasportatore per tutta la durata della campagna o per il periodo previsto da
eventuali contratti stipulati singolarmente;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE :
Art. 1 – Tariffe
Le tariffe in vigore per la campagna
2002/03 (tariffe con produttività) sono determinate come segue.
Premesso che la distanza verrà
commisurata al più breve percorso, su strada percorribile aperta al transito di
automezzi adibiti al trasporto, tra il centro di coltivazione delle
barbabietole da zucchero ed il luogo di ricevimento (zuccherificio o piarda),
per i trasporti che raggiungono i livelli di produttività di cui all’art. 3, le
tariffe chilometriche (compensi chilometrici dell’Accordo Interprofessionale
fra le Organizzazioni bieticole e le Società saccarifere) da campagna a
zuccherificio e da campagna a piarda per la campagna 2002/03 sono quelle di cui
alla tabella allegata la quale fa parte integrante del presente Accordo
(Allegato A).
Le tariffe superiori a km.
180 sono state determinate incrementando le tariffe in vigore nel 2001/02 del
75% dell’indice dell’inflazione programmata prevista dal D.P.E.F. per l’anno
2002 (ossia l’1,27% pari al 75% di 1,7%).
Per i trasporti per i quali
i livelli di produttività di cui all’art. 3 del presente Accordo non saranno
raggiunti per cause dipendenti dalla Fabbrica, si applicheranno le
maggiorazioni previste dall’art. 3.3 ;
Per il ricarico, trasporto e
scarico terra di restituzione, verrà inoltre riconosciuta una maggiorazione
alle tariffe di cui sopra di Euro/Ton. 0,27321.
Per gli stabilimenti ove
tale servizio non è più richiesto agli autotrasportatori a seguito della
realizzazione di impianti automatici per la raccolta, la pesatura e l’invio
della terra di restituzione direttamente nei siti attrezzati per lo scarico, le
Parti convengono che la maggiorazione aggiuntiva venga ridotta da Euro 0,27321
a Euro 0,13660 per t/bietola in peso lordo per il primo anno, e non più
riconosciuta per gli anni successivi.
Ai Gruppi di lavoro
costituiti presso gli stabilimenti nei quali si determinano o si determineranno
le condizioni previste dal presente Accordo viene demandata la stesura di un
verbale indicante l’anno di campagna saccarifera in cui la maggiorazione suddetta
viene assorbita.
Art. 2 – Gruppo di Lavoro
2.1. Formazione e Composizione del Gruppo di Lavoro.
Tra le Direzioni degli zuccherifici, le
Organizzazioni dei bieticoltori e le Associazioni nazionali del trasporto viene
instaurata una effettiva collaborazione per la migliore riuscita dei
ricevimenti, tenuto conto dei quantitativi di bietole da ricevere giornalmente
ed in totale da ciascuna fabbrica, delle esigenze di lavorazione dello
zuccherificio, nonché della presunta durata della campagna bieticola; a tale
scopo in ogni fabbrica è istituito un “Gruppo di Lavoro” con il compito di
seguire la parte relativa all’esecuzione dei trasporti.
Tale
Gruppo sarà formato da due rappresentanti dello zuccherificio stesso, da un
rappresentante per ogni Organizzazione bieticola interessata alla fabbrica e da
tre rappresentanti delle Associazioni dei trasportatori e si riunirà su
richiesta di una delle tre Parti previa consultazione con le altre due.
2.2. Compiti del gruppo di lavoro
I compiti del Gruppo di Lavoro di cui al punto precedente sono i
seguenti:
1.
programmerà
preventivamente il numero delle unità viaggianti giornaliere che dovranno
trasportare le bietole nella fabbrica interessata;
2.
concorderà
la programmazione del periodo (non inferiore alla settimana) per il quale il
documento di consegna dovrà essere emesso;
3.
seguirà
l’andamento dei ricevimenti;
4.
concorderà
con la Direzione della Fabbrica quale orario di base adottare per i ricevimenti
affinché, tenuto conto delle capacità di trasformazione della fabbrica stessa e
della capacità dell’impianto di scarico, sia quotidianamente assicurato per
tutta la durata della campagna il rifornimento necessario tentando di contenere
l’orario giornaliero di conferimento. Fermo restando quanto precedentemente
esposto, per una migliore organizzazione dei
ricevimenti nei giorni domenicali, il Gruppo di Lavoro potrà richiedere
l’intervento dei suoi rappresentanti territoriali;
5.
sarà
attivato con l’obbiettivo di contenere il più possibile l’orario di ricevimento
domenicale e festivo;
6.
procederà
alla verifica settimanale del raggiungimento dei livelli di produttività come
esposto nel successivo art. 3;
7.
verificherà
l’attuazione del programma di estensione dei “Ritiri Diretti” effettuati;
8.
concorderà
le date delle riunioni del Gruppo che inizieranno, ove possibile, in tempo
utile prima dall’inizio presunto della campagna su convocazione della Direzione
di ciascun zuccherificio interessato;
9.
si
adopererà per ottenere dai vettori dichiarazioni sostitutive di atto notorio conformi ai modelli allegati
(All. n° 3 e 4);
10.
provvederà,
nel caso di carichi consegnati con quantitativi di terra superiori alla media
giornaliera di ciascuna fabbrica interessata e rilevati con le procedure di cui
al successivo art. 5, ad interventi rientranti nelle proprie competenze rivolti
verso gli operatori interessati all’estirpo ed al carico del prodotto,
iniziando da quelli per i quali si sono riscontrati i valori più elevati, che
avranno esclusivamente lo scopo di individuare e consigliare agli operatori
stessi le azioni più opportune, compatibili con le reali condizioni operative,
da effettuarsi per ridurre i quantitativi di terra.
Le
Organizzazioni bieticole si impegnano a collaborare fattivamente con le Società
saccarifere per svolgere opera di diffusione di tale norma presso tutti i
rispettivi associati.
Le
Società saccarifere avanzeranno in nome e per conto dei vettori che avranno
rilasciata alla fabbrica di competenza dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, richiesta alle Prefetture competenti per ottenere le deroghe al
divieto di circolazione nei giorni vietati, siano essi trasporti con delega che
trasporti diretti;
Le Parti confermano il loro impegno ad
espletare ogni possibile opera di persuasione, nell’interesse generale,
affinché le bietole vengano caricate con il minor quantitativo possibile di
terra. A tale riguardo, allorquando la terra risulti di entità rilevante, una o
più delle parti interessate potrà rivolgersi al “Gruppo di Lavoro” per i necessari interventi che potranno anche
comportare, al limite, la non accettazione dei carichi successivi nelle stesse
condizioni.
Premesso che le bietole marce e/o i carichi con
eccessiva presenza di terra e/o di erbe non devono essere consegnati, qualora si
rilevassero tali situazioni, la parte vettoriale si assumerà l’onere di
informare tempestivamente la fabbrica interessata perché effettui un immediato
sopralluogo per stabilire se il prodotto, nello stato in cui si trova, può o
meno essere consegnato.
Le
Parti si danno atto che il peso del carico non può eccedere i limiti fissati
dalla legge. Il Gruppo di Lavoro competente per stabilimento, a fronte di
sovraccarichi, può prendere provvedimenti nei confronti del vettore.
Art. 3 – Produttivita’
3.1. Per i trasporti ad una o più
fabbriche della stessa Società o Gruppo che raggiungeranno i sotto indicati
livelli di produttività su fascia oraria di 16 ore giornaliere per 6 giorni
settimanali, saranno applicate le tariffe con produttività di cui all’Allegato
A.
q n° 26 viaggi effettuati mediamente su sei giorni con carro
agricolo o motrice entro una distanza di Km. 45 (quarantacinque);
q n° 20 viaggi effettuati mediamente su sei giorni con carro agricolo o motrice oltre
i Km. 45 (quarantacinque) e fino a Km. 100 (cento);
q n° 22 viaggi effettuati mediamente su sei giorni con autotreno od autoarticolato
entro una distanza di Km. 45 (quarantacinque);
q n° 16 viaggi effettuati mediamente su sei giorni con autotreno od autoarticolato
oltre i Km. 45 (quarantacinque) e fino a Km. 100 (cento);
q
n° 12 viaggi effettuati mediamente su sei giorni con autotreno od
autoarticolato oltre i Km. 100 (cento) e fino a Km. 140 (centoquaranta).
q n° 8 viaggi effettuati mediamente su sei giorni con autotreno od autoarticolato oltre i Km.
140 (centoquaranta) e fino a Km. 180 (centottanta).
La produttività,
come sopra indicata, verrà proporzionalmente ridotta nel caso di consegne
inferiori alla settimana. Sono in ogni caso escluse, ai fini del calcolo della
produttività, le consegne effettuate nei primi sette giorni e negli ultimi
sette giorni di conferimento.
La tariffa con
produttività verrà riconosciuta anche ai trasporti con delega per i quali il
quantitativo di prodotto da trasportare nella campagna non consente di
raggiungere i suddetti livelli di produttività. Tale condizione verrà accertata
dalla fabbrica in accordo con l’interessato e ratificata dal Gruppo di Lavoro
di cui al precedente Art. 2.
3.2. Le Parti convengono che
eventuali viaggi effettuati nel giorno di riposo (settimo giorno) non verranno
presi in considerazione ai fini del raggiungimento della produttività
settimanale.
3.3. Per i trasporti per i quali
i livelli di produttività di cui al precedente punto 3.1 non saranno raggiunti
per cause dipendenti dalla fabbrica, dopo le verifiche da parte del Gruppo di
Lavoro di cui al precedente art. 2, la tariffa da riconoscere sarà quella con
produttività maggiorata come segue.
Maggiorazioni percentuali da applicarsi per mancata produttività sulla
tariffa con produttività applicata ai singoli viaggi effettuati al netto del
ricarico terra di restituzione
|
Fascia chilometrica |
N° 1 viaggio in meno |
N° 2 viaggi in meno |
N° 3 o più viaggi in meno |
|
Fino a 45 |
2% sui viaggi effettuati |
5% sui viaggi effettuati |
15% sui viaggi effettuati |
|
Fascia chilometrica |
N° 1 viaggio in meno |
N° 2 viaggi in meno |
N° 3 o più viaggi in meno |
|
Oltre 45 fino a 100 |
3% sui viaggi effettuati |
7% sui viaggi effettuati |
10% sui viaggi effettuati |
|
Fascia chilometrica |
N° 1 viaggi in meno |
N° 2 viaggi in meno |
|
Oltre 100 fino a 140 |
5% sui viaggi effettuati |
10% sui viaggi effettuati |
|
Fascia chilometrica |
N° 1 viaggi in meno |
N° 2 viaggi in meno |
|
Oltre 140 fino a 180 |
5% sui viaggi effettuati |
10% sui viaggi effettuati |
Le Parti concordano che le eventuali maggiorazioni
per mancata produttività di cui sopra saranno fatturate e liquidate
congiuntamente all’integrazione economica per eccesso terra di restituzione di
cui al successivo art. 5 . Pertanto nel corso della campagna tutti i trasporti
verranno liquidati applicando le tariffe con produttività con la clausola
“salvo conguaglio”.
3.4.
Il Gruppo di Lavoro di cui all’art. 2 verbalizzerà l’andamento settimanale dei
trasporti. In detto verbale andranno motivate le ragioni per le quali certi trasporti,
per cause dipendenti dalla fabbrica, non hanno eventualmente potuto raggiungere
i livelli di produttività previsti al precedente punto 3.1. e ai quali pertanto
andranno applicate le maggiorazioni tariffarie di cui al precedente punto 3.3.
Non saranno imputabili alla fabbrica le
seguenti cause di forza maggiore:
q scioperi, boicottaggio,
ostruzionismo, rallentamenti o sospensioni dei ricevimenti per cause di ordine
naturale o di lavorazione;
q i ricevimenti giornalieri
nei quali non può essere attuata la produttività concordati con il Gruppo di
Lavoro;
q i ricevimenti nelle giornate
soggette per legge a limitazione della circolazione, la defezione parziale o
totale del mezzo di trasporto;
q la rinuncia ad attuare il
programma di miglioramento produttivo quando le condizioni del vettore sono
motivate ed hanno ottenuto la ratifica del competente Gruppo di Lavoro;
q la indisponibilità del
prodotto da consegnare (es. per rottura
dei mezzi meccanici di raccolta e carico delle bietole);
q i problemi di traffico e di
viabilità ed eventuali restrizioni decise dalle autorità pubbliche competenti.
Le Parti concordano altresì di demandare ai Gruppi di Lavoro delle fabbriche di
pertinenza il monitoraggio dell’andamento dei trasporti bietole lungo l’asse
del cd. “Passante di Mestre” al fine di predisporre adeguate ed eventuali
misure all’organizzazione dei ricevimenti, misure intese ad agevolare i
trasportatori interessati.
Dette cause andranno verbalizzate ed in tali
casi si applicheranno agli interessati le tariffe con produttività.
Le
Parti convengono che le cause di forza maggiore non imputabili alla fabbrica si
applicano tanto al raggiungimento del numero dei viaggi quanto al rispetto
della fascia oraria di 16 ore giornaliere su sei giorni settimanali.
Le Parti concordano, inoltre, che
per i trasporti in modalità “Ritiri Diretti” (trasporti da aziende agricola a
zuccherificio e/o piarde con mezzi noleggiati dalla fabbrica) non è possibile rinunciare alla produttività
salvo i casi di forza maggiore.
Le Parti concordano che la
produttività si intende raggiunta quando le Imprese di autotrasporto sono messe
nelle condizioni soggettive ed oggettive di realizzare la stessa.
Art. 4 – Trasporti da Aziende Agricole a Zuccherificio e/o Piarde
con mezzi noleggiati dalla fabbrica (“Ritiri Diretti”)
Le Parti concordano di proseguire
nel programma di estensione della modalità del trasporto “ritiri diretti” nelle
fabbriche ove tale programma è stato avviato nella campagna 2001/02 e di
introdurlo per la campagna 2002/03 nelle fabbriche dove ancora non presente.
Pertanto, per le fabbriche ove la modalità di trasporto “Ritiri Diretti” è
stata avviata nella campagna 2001/02 (vedi All. 1/B del presente Accordo), si
concorda che le Società saccarifere potranno estendere questa modalità di
trasporto in maniera tale che complessivamente il quantitativo trasportato in
forma di “Ritiri Diretti” dalle suddette fabbriche non superi per il 2002/03 i
2/3 del quantitativo di bietole complessivamente trasportato dai suddetti comprensori,
fatte salve eventuali intese locali da concordarsi fra le Parti, intese che
possono prevedere l’estensione del ritiro diretto fino alla copertura totale
del volume bietole trasportato. Tale estensione dovrà avvenire nella continuità
dei rapporti commerciali con i vettori che precedentemente operavano con
contratti in delega, salvo indisponibilità degli stessi.
Per le fabbriche ove il programma
dei trasporti “Ritiri Diretti” sarà introdotto dalla campagna 2002/2003 (vedi
All. 1/C), si concorda che il limite quantitativo dei “Ritiri Diretti” sia pari
ad 1/3 dei quantitativi di bietole complessivamente trasportato dai suddetti
comprensori.
Anche
per tali comprensori, intese locali potranno prevedere l’estensione deI “Ritiri
Diretti” fino alla copertura totale del volume bietole trasportato.
La Tariffa “Ritiri Diretti” da applicarsi è determinata nel seguente modo:
q si prende a riferimento la
tariffa vigente “Ritiri Diretti” applicata negli stabilimenti di Sfir-Nord e si
determina lo scostamento per singola fascia chilometrica rispetto alla tariffa
“compensi chilometrici” vigente;
l’importo
dello scostamento per singola fascia chilometrica sarà applicato a decurtazione della tariffa “compenso
chilometrico” 2002/03:
q per 1/3 dalle Società che
iniziano nel 2002/03 la gestione in forma di “Ritiri Diretti”, per raggiungere
il 100% del differenziale dalla campagna 2004/05;
q per i 2/3 dalle Società che
sono al secondo anno di gestione in forma “Ritiri Diretti” per raggiungere il
100% del differenziale dalla campagna 2003/04.
Pertanto per le suddette fabbriche (All.1/B e 1/C)
per la campagna 2002/03 troveranno applicazione le tariffe (“Ritiri Diretti”)
di cui agli All. B5, B6 e B11;
q
per
le fabbriche che hanno avviato le modalità di “Ritiri Diretti” prima della
campagna 2001/02 (vedi All. 1/A) troverà applicazione la tariffa con
produttività di cui agli All. da B1 a B4 e da B/7 a B10;
q
per
i trasporti le cui distanze non sono contemplate nelle tariffe “Ritiri Diretti”
relative a ciascuna Società/Fabbrica, varrà la corrispondente tariffa per
compensi chilometrici con produttività (Allegato A) diminuita dello scarto
percentuale riscontrabile all’ultimo chilometro in comune fra le due tariffe in
questione;
q in considerazione della
particolare situazione per le bietole provenienti dal bacino bieticolo dell’ex
stabilimento di Policoro per la campagna 2002/03, si applicheranno le Tariffe
di cui all’All. 2 del presente Accordo;
q per le operazioni di
ricarico, trasporto e scarico della terra di restituzione, se effettuate, verrà riconosciuta alle tariffa di cui
sopra una maggiorazione di € 0,27321 per t/bietola in peso lordo. Anche per i
“Ritiri Diretti” trova applicazione, se del caso, quanto disposto dal VI° comma
dell’art. 1 a seguito della dotazione da parte degli stabilimenti di impianti
automatizzati di raccolta della terra di restituzione;
q prima dell’inizio della
campagna verranno predisposti, a cura degli Stabilimenti e comunicati al Gruppo
di Lavoro di ogni fabbrica, i programmi relativi alla gestione delle consegne;
lo stesso Gruppo di Lavoro, nel corso dei ricevimenti, verificherà
settimanalmente l’effettiva realizzazione del programma stesso. A consuntivo,
nel caso venga accertata la mancata realizzazione settimanale del programma di
cui sopra, troveranno applicazione, per le settimane in questione, le tariffe
relative ai “Ritiri con Delega”, mentre verranno applicate le tariffe relative
ai “Ritiri Diretti” per le settimane in cui verrà accertata la corretta
esecuzione del programma.
Le Parti convengono che in
occasione delle riunioni periodiche dei Gruppi di Lavoro delle fabbriche
interessate la Parte Industriale fornirà la documentazione relativa
all’attuazione del programma di estensione dei ”Ritiri Diretti” effettuati.
Le Parti, valutati gli
impegni assunti in occasione dei precedenti rinnovi contrattuali, si impegnano,
per il prossimo futuro, ad ottenere un graduale progressivo riequilibrio fra le
tariffe dei Trasporti Diretti e quelle con Delega, fermo restando uno scarto di
almeno il 6% medio fra le suddette tariffe
Art. 5 – Terra di restituzione
Premesso
che nell’interesse di tutte le parti è necessario disincentivare il carico ed
il trasporto della terra, le
Organizzazioni dei Vettori, le Organizzazioni bieticole e le Società
saccarifere continueranno ad adoperarsi attivamente per raggiungere tale
obiettivo.
Viene confermata la Commissione a livello nazionale
formata da:
n°
4 rappresentanti delle Società
saccarifere;
n°
4 rappresentanti delle
Organizzazioni bieticole;
n°
4 rappresentanti delle
Associazioni dei trasporti.
Tale
Commissione avrà il compito di monitorare il problema “terra” al fine di
accertarne l’evoluzione e di valutare i quantitativi della terra trasportata in
ogni campagna nei confronti di quella precedente.
A
tale Commissione viene anche demandato l’incarico di determinare entro 20
(venti) giorni dal termine dei ricevimenti la percentuale media nazionale della
terra di restituzione.
La
Commissione si riunirà, convocata a cura di una delle tre Parti (Industria,
Produttori, Vettori) entro le seguenti date:
-
30 settembre di ogni anno I° verifica
-
30 ottobre di ogni anno II° verifica
- 20 giorni fine ricevimenti di ogni anno Valutazione
finale
5. 1. Terra di Restituzione – Indennizzo Economico
Per la campagna 2002/03 sul quantitativo di terra di restituzione di ogni carico che dovesse eccedere la percentuale media nazionale della campagna, le Società saccarifere riconosceranno ai trasportatori il 100% della tariffa trasporto bietole con produttività del carico in questione applicata per la campagna 2002/03. Questa integrazione non sarà riconosciuta sulle consegne effettuate con mezzi del coltivatore (compensi chilometrici).
Le Parti convengono che la
riunione per la verifica a consuntivo della terra media nazionale trasportata
dovrà avvenire entro la seconda decade del mese di dicembre 2002, al fine di
consentire alle imprese di emettere le fatture a conguaglio entro l’anno
fiscale.
Art.
6 – Fatturazione e Pagamenti
1) Trasporti a tariffe “compenso chilometrico”:
a)
Le
società Saccarifere – relativamente ai trasporti per i quali hanno accettato la
fatturazione diretta da parte delle imprese di autotrasporto ai sensi della
Risoluzione Ministeriale del 13.10.80 n.383601 della Dir. Gen.Tasse e Imposte
Indirette Affari, Div.XIII che richiama la risoluzione ministeriale n.363144
del 27/7/97 (allegato n° 5) – assumono l’obbligo di pagare esse stesse alle
imprese di trasporto, fatta salva la condizione prevista alla lettera c) del
presente punto, nel qual caso l’obbligo si intende assunto dal bieticoltore, e
previa comunicazione scritta del coltivatore allo zuccherificio interessato,
come da testo di cui all’allegato n° 6, le fatture per spese di trasporto
bietole emesse alle tariffe dei compensi chilometrici di cui al presente
Accordo. Conseguentemente, le imprese di trasporto, salvo il caso previsto alla
lettera c) del presente punto, rinunciano espressamente ad ogni rivalsa verso i
bieticoltori.
b) Le fatture dei trasporti
delle barbabietole da zucchero, ai sensi della risoluzione del Ministero delle
Finanze n.383601 in data 13.10.80 (All. 6), intestate alle Società Saccarifere
e dalle stesse pagate alle tariffe dei compensi chilometrici nei tempi e nei
modi sotto indicati non andranno a deduzione dell’acconto spettante ai
coltivatori in base al vigente Accordo Interprofessionale con le Organizzazioni
Bieticole.
c) Nel caso in cui il
coltivatore abbia nei confronti della fabbrica una situazione debitoria
d’importo superiore al valore delle bietole consegnate, maggiorato del relativo
compenso chilometrico, la fabbrica stessa soprassederà al pagamento della
fattura trasporti, informando tempestivamente
il trasportatore interessato, sino a quando non vi sarà la necessaria copertura
nel conto bietole; se ciò non dovesse avvenire la fattura verrà annullata con
nota di accredito dell’Impresa di autotrasporto a favore della Società
saccarifera.
Premesso quanto sopra, la liquidazione delle fatture
emesse alle tariffe dei “compensi chilometrici”, di cui al presente Accordo, si
effettuerà come segue:
q nel mese precedente la data
di pagamento di cui al successivo trattino, lo zuccherificio provvederà
all’elaborazione dei dati (bozze di fattura) da fornire all’Impresa di
autotrasporto per l’emissione della fattura relativa ai trasporti effettuati
nel mese di riferimento, valorizzati con tariffa in produttività;
q per le fatture regolarmente
compilate e consegnate allo stabilimento di competenza entro la prima decade
del mese successivo a quello dell’elaborazione di cui sopra, gli importi
verranno messi a disposizione alle seguenti date:
q 24 settembre per le consegne
effettuate nei mesi di giugno e luglio
q 23 ottobre per le consegne
di agosto
q 25 novembre per le consegne
di settembre
q 23 dicembre per le consegne
di ottobre
q 20 gennaio per le consegne
da novembre a tutto dicembre, nonché, purché disponibili e fatti salvi
ulteriori accordi in merito, gli importi relativi alle eventuali integrazioni
(integrazione peso tassabile, maggiorazione tariffa per mancata produttività).
Qualora lo zuccherificio non provveda alla messa a
disposizione delle somme, nei termini di cui sopra, delle fatture regolarmente
compilate e consegnate alla scadenza fissata e coperte dal conto bietole in
relazione a quanto sopra esposto, lo zuccherificio medesimo riconoscerà sulle
somme stesse, a partire dalla data nella quale doveva aver luogo la messa a
disposizione delle somme e sino alla data di effettuazione del pagamento
stesso, l’interesse alla media denaro – lettera del tasso EURIBOR a tre mesi
applicato dagli Istituti di Credito rilevato alla data di ogni singola scadenza
di pagamento, dietro emissione di specifica fattura da parte della ditta di
autotrasporto.
E’ data facoltà alle Imprese di trasporto di informarsi
presso le singole Società saccarifere circa la loro possibilità di rispettare o
meno le date di pagamento sopra previste. In caso di incertezza o di
presumibili forti ritardi, le Imprese di trasporto prenderanno accordi con le
singole Società interessate al fine di trovare una procedura che consenta loro
di poter evitare un esborso dell’I.V.A. anticipato rispetto alla data effettiva
di pagamento.
2) Nessun compenso chilometrico verrà riconosciuto ai
coltivatori per i trasporti effettuati in applicazione del presente Accordo.
Art.
7 – Validita’ Accordo
Le Parti convengono che i
riferimenti economico-normativi contenuti nel presente Accordo, valido per la
campagna saccarifera 2002/03, sono validi su tutto il territorio nazionale,
anche laddove la campagna saccarifera ha già avuto inizio.
Art. 8 – Quota Associativa
La
quota associativa potrà essere adottata
a livello territoriale con accordi tra le Rappresentanze delle Parti.
|
Fita – Cna |
Assozucchero |
|
Fai |
Gruppo Eridania |
|
Fiap.(L) |
SFIR |
|
Confartigianato
Trasporti |
Gruppo SADAM |
|
Sna Casa |
Zuccherificio del
Molise S.p.A |
|
Ancs. T/Lega Coop |
Co.Pro.B Soc.Coop. r.l. |
|
Federlavoro e
Servizi-CCI |
|
|
Unitai |
ANB |
|
Anita |
CNB |
|
Fit-Cisl |
ABI |
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Uilt |
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ABM |
Bologna 26 luglio 2002
ALLEGATO 1
ALL’ACCORDO DEL 26 LUGLIO 2002
A)
ELENCO STABILIMENTI NEI QUALI IL TRASPORTO IN FORMA “RITIRO DIRETTO” E’
INIZIATO ANTECEDENTEMENTE ALLA CAMPAGNA
2001/02
Eridania S.p.A. Bondeno
Sarmato
San Quirico
ISI S.p.A. Casei Gerola
S.F.I.R. S.p.A. Forlimpopoli
Pontelagoscuro
San Pietro in Casale (ex San Giovanni in Persicelo)
Foggia
ZUCCH. DEL MOLISE Termoli
B) ELENCO STABILIMENTI NEI QUALI IL TRASPORTO IN FORMA “RITIRO DIRETTO” E’ INIZIATO NELLA CAMPAGNA 2001/02
Eridania S.p.A. Comprensorio
ex - stabilimento Ceggia
Contarina
Russi
ISI S.p.A. Finale Emilia
Pontelongo
Co.Pro.B. Minerbio
Ostellato
C) ELENCO STABILIMENTI NEI QUALI IL TRASPORTO IN FORMA “RITIRO DIRETTO” INIZIERA’ DALLA CAMPAGNA 2002/03
GRUPPO
SADAM
Jesi
Fermo
Celano
Villasor
ACCORDO NAZIONALE TRASPORTO BIETOLE PER LA CAMPAGNA
2002/03
ELENCO
ALLEGATI TARIFFARI CAMPAGNA 2002/03
Allegato A Tariffa Compensi Chilometrici
Allegato B/1 Eridania
SpA: Stabilimento BONDENO
Allegato B/2 Eridania
SpA: Stabilimento di SAN QUIRICO
Allegato B/3 Eridania
SpA: Stabilimento di SARMATO
Allegato B/4 ISI:
Stabilimento di CASEI GEROLA
Allegato B/5 Eridania SpA:
Stabilimenti di CONTARINA-PORTOVIRO, RUSSI e EX-COMPRENSORIO DI CEGGIA
ISI SpA: Stabilimenti di FINALE EMILIA e PONTELONGO
Allegato B/6 COPROB:
MINERBIO e OSTELLATO (per quest’ultimo stabilimento non trova applicazione la
maggiorazione terra di lit 529 t peso lordo)
Allegato B/7 Zuccherificio del
Molise
Allegato B/8 SFIR Nord:
Stabilimenti di S.PIETRO IN CASALE – PONTELAGOSCURO E FORLIMPOPOLI
Allegato B/9
SFIR Sud:
Stabilimento di FOGGIA-INCORONATA escluso comprensorio CROTONE
Allegato B/10 SFIR Sud: Comprensorio
di CROTONE
Allegato B/11 Gruppo SADAM: Stabilimenti di IESI, FERMO, CELANO e VILLASOR
TRASPORTI DA PIARDA A FABBRICA E/O
FABBRICA CON MEZZI NOLEGGIATI DALLA FABBRICA
Allegato C/1 Tariffe Eridania SpA
Allegato C/2 Tariffe ISI SpA