LA NUOVA PAC
L'UE riforma radicalmente la propria politica agricola per realizzare un'agricoltura sostenibile in Europa
a cura di Emanuela Tarabbia
GLI ELEMENTI SALIENTI DELLA NUOVA PAC IN BREVE:
· un pagamento unico per azienda agli agricoltori dell'UE, indipendente dalla produzione (disaccoppiamento), alcuni elementi degli aiuti accoppiati possono essere mantenuti, in misura limitata, per evitare l’abbandono della produzione;
· il pagamento sarà condizionato al rispetto delle norme in materia di salvaguardia ambientale, sicurezza alimentare, sanità animale e vegetale e protezione degli animali, come pure all'obbligo di mantenere la terra in buone condizioni agronomiche ed ecologiche (condizionalità);
· riduzione dei pagamenti diretti alle grandi aziende (modulazione) allo scopo di finanziare la nuova politica di sviluppo rurale;
· potenziamento della politica di sviluppo rurale, cui verranno destinati maggiori stanziamenti, nuove misure a favore dell'ambiente, della qualità e del benessere animale, nonché per aiutare gli agricoltori ad adeguarsi alle norme di produzione UE a partire dal 2005;
· un meccanismo di disciplina finanziaria inteso ad impedire che venga superato il bilancio agricolo fissato fino al 2013;
· ritocchi alla politica dei mercati agricoli:
Un pagamento unico per azienda destinato a promuovere un'agricoltura più sostenibile e orientata al mercato
Un pagamento unico per azienda sostituirà la maggior parte dei premi previsti dalle varie organizzazioni comuni di mercato. Di conseguenza, la maggior parte dei pagamenti diretti dell'UE non sarà più legata alla produzione. In linea di principio, gli agricoltori percepiranno un pagamento unico per azienda basato su un importo di riferimento che è la media dei premi percepiti nel triennio 2000-2002.
Gli Stati membri che ritengono necessario ridurre al minimo il rischio di abbandono dei terreni agricoli, potranno mantenere accoppiati alla produzione:
Gli aiuti all'essiccazione per i cereali e i pagamenti diretti nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole dell’Egeo possono, a discrezione degli Stati membri, restare legati alla produzione.
I pagamenti per i prodotti lattiero-caseari saranno inclusi nel pagamento unico per azienda a partire dal 2008, una volta attuata integralmente la riforma del settore. Gli Stati membri possono introdurre il sistema prima di tale data.
Gli Stati membri possono erogare ulteriori contributi ai propri agricoltori fino a un massimo del 10% dei pagamenti unici per azienda per incoraggiare colture specifiche che rivestono importanza per l'ambiente, la produzione di qualità e la commercializzazione.
Il nuovo sistema entrerà in vigore nel 2005. Se uno Stato membro, a causa delle condizioni peculiari della sua agricoltura, ha bisogno di un periodo transitorio, può chiedere di applicare il pagamento unico per azienda a partire dal 2007.
Potenziare le norme in materia di tutela ambientale, sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali
La piena erogazione del pagamento unico per azienda e di altri pagamenti diretti sarà subordinata al rispetto di un certo numero di norme vincolanti in materia ambientale, di sicurezza alimentare e fitosanitaria e di benessere e salute degli animali. Anche la condizionalità ecologica contribuirà al mantenimento del paesaggio rurale. In caso di inadempimento ai requisiti di condizionalità ecologica, i pagamenti diretti verranno ridotti proporzionalmente al rischio o al danno avvenuto.
§ MODULAZIONE
Ridurre i pagamenti diretti alle aziende di maggiori dimensioni per potenziare lo sviluppo rurale
Per finanziare le misure addizionali di sviluppo rurale, saranno ridotti i pagamenti diretti alle aziende di maggiori dimensioni secondo le seguenti modalità:
Esercizio finanziario |
2005 |
2006 |
2007 |
2008-2013 |
Aziende con pagamenti
diretti fino a 5 000 € all'anno |
0% |
0% |
0% |
0% |
Oltre 5 000 € |
3% |
4% |
5% |
5% |
Le regioni ultraperiferiche saranno esonerate dalla modulazione.
Un tasso di modulazione del 5% consentirà di reperire risorse supplementari da destinare allo sviluppo rurale pari a 1,2 miliardi di €.
Per quanto riguarda la distribuzione dei fondi generati grazie alla modulazione, un punto percentuale resterà nello Stato membro in cui sono raccolti i finanziamenti.
Il sistema di consulenza aziendale sarà facoltativo per gli Stati membri fino al 2006. A partire dal 2007 gli Stati membri dovranno offrire un sistema di consulenza aziendale ai propri agricoltori. La partecipazione di quest'ultimi avverrà su base volontaria. Nel 2010, sulla scorta di una relazione della Commissione sul funzionamento del sistema, il Consiglio deciderà se rendere obbligatorio per gli agricoltori il sistema di consulenza.
Questo servizio fornirà, attraverso un meccanismo di feedback, consulenza agli agricoltori su come applicare le norme e gli esempi di buone pratiche nel processo produttivo. Gli audit aziendali comporteranno inventari strutturati e regolari e la contabilità dei flussi di materiali e dei processi all'interno dell'azienda considerati importanti per determinate finalità (tutela dell'ambiente, sicurezza alimentare e benessere degli animali). Gli aiuti per gli audit aziendali verranno finanziati nel quadro delle misure di sviluppo rurale.
1 Saranno corrisposti incentivi agli agricoltori che partecipano a programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e dei procedimenti di produzione applicati e che forniscono ai consumatori garanzie in materia. Tali incentivi saranno versati annualmente per un periodo massimo di cinque anni e per un importo massimo annuo di 3 000 € per azienda.
2 Sono inoltre previsti incentivi per le associazioni di produttori per attività di informazione dei consumatori e di promozione dei prodotti ottenuti nell'ambito dei progetti di miglioramento della qualità che beneficiano della misura precedente. Gli aiuti pubblici potranno arrivare fino ad un massimo del 70% dei costi ammissibili del progetto.
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NUOVO SOSTEGNO PER L’ ADEGUAMENTO DEGLI AGRICOLTORI ALLE NUOVE NORME
1. È previsto un aiuto temporaneo e decrescente destinato ad aiutare gli agricoltori ad adeguarsi alle norme rigorose previste dalla legislazione comunitaria, e non ancora recepite in quella nazionale, nei settori dell'ambiente, della sanità pubblica, animale e vegetale, del benessere degli animali e della sicurezza sul lavoro. Potrà essere erogato un aiuto forfettario decrescente per un periodo massimo di cinque anni. L'aiuto sarà limitato a un importo massimo di 10 000 € per azienda in un dato anno.
2. Saranno inoltre erogati aiuti per contribuire alle spese sostenute dagli agricoltori per i servizi di consulenza aziendale. Le sovvenzioni pubbliche previste non potranno superare l'80% delle spese sostenute per la consulenza aziendale, con un tetto massimo di 1 500 €.
È prevista la concessione di sovvenzioni a favore degli agricoltori che si impegnano, per un periodo di almeno cinque anni, a migliorare il benessere degli animali che allevano in maniera più incisiva rispetto alle buone pratiche zootecniche da loro già applicate. Quest'aiuto annuale sarà commisurato alle spese supplementari sostenute e alla perdita di reddito derivante dal rispetto di tali impegni; il tetto massimo annuo per unità di bestiame è fissato a 500 €.
L'intensità degli aiuti all'investimento erogati dalla UE ai giovani agricoltori sarà aumentata.
Se le previsioni economiche indicano un superamento di un margine di sicurezza nel budget finanziario si fisserà un adeguamento del sostegno diretto.I piccoli agricoltori cui sono erogati fino a 5 000 € di pagamenti diretti saranno esentati da tale meccanismo, mentre gli agricoltori che ricevono da 5 000 a 50 000 € dovranno contribuire per la metà della riduzione percentuale stabilita.
Ulteriori informazioni sulla riforma si possono trovare all’ indirizzo internet:
http://europa.eu.int/eur-lex/it/archive/2003/l_27020031021it.html