ACCORDO NAZIONALE TRASPORTO BARBABIETOLE DA ZUCCHERO

CAMPAGNA 2005/06 e CAMPAGNA 2006/2007

 

 

Il giorno 21 settembre 2005 a Bologna tra:

Ø       le Società saccarifere;

Ø      le Organizzazioni dei vettori: FITA-CNA, FAI, FIAP (L), Confartigianato Trasporti, SNA CASA, ANCS.T/LEGA Coop., ANCOSEL-AGCI, Federlavoro e Servizi C.C.I., UNITAI, ANITA, in rappresentanza  dei vettori iscritti all’Albo Nazionale delle Imprese di Autotrasporto;

Ø      le Organizzazioni bieticole;

 

quali Parti firmatarie dell’Accordo Nazionale Trasporto Barbabietole da Zucchero campagne 2004/05 e 2005/06 del 28 giugno 2004

 

relativamente alla Campagna 2005/2006

 

tenuto conto

 

q       di quanto stabilito dall’Accordo di riferimento per la campagna 2005/06 all’articolo 1.B.3. – Clausola di salvaguardia -;

 

q       che il valore del costo del gasolio per il periodo 1/9/2003 – 31/8/2004 (costo medio ponderale come da rilevazione ufficiale costo alla pompa AGIP) è stato pari a € 0,910;

 

q       che il valore del costo del gasolio per il periodo 1/9/2004 – 31/8/2005 (costo medio ponderale come da rilevazione ufficiale costo alla pompa AGIP) è stato pari a € 1,064;

 

 

q       che i valori di riferimento relativi a personale, ammortamento e pneumatici, sono quelli rilevati rispettivamente alle date del 01.09.2004 e 31.08.2005;

 

 

q       che il coefficiente di variazione totale fra i due valori di riferimento, parametrati per l’incidenza di ciascuno, è pari al 5,617 %, come riportato nella tabella allegata (all.1);

 

q       che tale scostamento percentuale, essendo superiore alla franchigia del 3,00 % stabilita dal citato art. 1.B.3. dell’Accordo del 28 giugno 2004, impegna le Parti ad incontrarsi per definire se ed in quale entità eventualmente variare le tariffe valide per la campagna 2005-2006;

 

 

SI CONVIENE

 

 

di  incrementare le tariffe attualmente in vigore per la campagna 2005/06, definite nell’Accordo Trasporti campagna 2005-2006 siglato  a  Cesena  in  data 6 giugno  2005,  del 4,03 % .

 

 

L’incremento tariffario sarà quindi applicato a tutte le tariffe di base della tabella Compensi Chilometrici (Allegato A/1/2005) e alle tariffe dei trasporti da Aziende Agricole e/o Piarde con mezzi noleggiati dalle fabbriche – “Ritiri diretti” valide per le singole Società saccarifere o Stabilimenti (Allegati da B/1/2005 a B/10/2005), per i servizi di ritiro e trasporto bietole già effettuati e da effettuarsi nella campagna 2005/06.

 

L’importo relativo a tale incremento tariffario, sarà fatturato e liquidato contestualmente agli importi relativi all’integrazione trasporto terra e plafond di ciascun stabilimento.

 

 

Relativamente alla Campagna 2006/2007

 

Art. 1 – Condizioni economiche

 

1.a  -  Tariffe

            Le tariffe per la Campagna 2006/2007 (tariffe con produttività) saranno quelle applicate per la campagna 2005/2006, comprensive dell’incremento derivante dall’applicazione della clausola di salvaguardia, di cui al presente accordo.

 

1.b – Importo forfetario

            Verrà riconosciuto un importo forfetario per ciascuno stabilimento pari all’ 1,00 % della media del costo per trasporto sostenuto nel biennio 2004 – 2005. Tali importi saranno destinati secondo le indicazioni fornite dai rappresentanti di almeno tre delle Organizzazioni dei trasportatori firmatarie l’Accordo e condivise dai rappresentanti della fabbrica interessata. L’importo destinato a tale campagna non potrà in ogni caso risultare inferiore a quello erogato nella campagna 2005/06. Modalità e tempi di erogazione di tali importi verranno definiti nell’ambito del Gruppo di Lavoro di ciascuno stabilimento e corrisposti comunque entro il 31 dicembre 2006.

 

1.c - Clausola di salvaguardia

    A titolo di clausola di salvaguardia, per la campagna 2006/07, si conviene di considerare il costo del trasporto al I° settembre 2005 formato dalle voci sotto-elencate, a fianco delle quali è indicata la relativa incidenza percentuale:

 

1.      Gasolio                                                  incidenza 25 %;

2.      Personale                                               incidenza 40 %;

3.      Ammortamento                                      incidenza 18 %;

4.      Pneumatici                                             incidenza 7 %;

5.      Manutenzione                                        incidenza 10 % (da non considerare).

 

Le Parti concordano che i valori di riferimento iniziali da attribuire a ciascuna delle voci sopra indicate, saranno definiti entro il 6 settembre 2005.

 

Eventuali aumenti/riduzioni unitari rilevati all’1/9/2006 per ciascuna delle voci sopra indicate (per il gasolio costo medio ponderale di ciascun periodo come da rilevazione ufficiale costo alla pompa AGIP) comportanti un incremento/decremento di costo complessivo uguale o superiore al 3,33% del 90% del costo totale (e quindi il 3,00% di quest’ultimo) renderanno necessaria la convocazione delle Parti per discutere se ed in quale entità eventualmente variare le tariffe applicate.

Qualora  la clausola di salvaguardia sopradescritta non generasse alcun effetto, le Parti

convengono che se il prezzo del gasolio, nel periodo di riferimento 01.09.2004 -31.08.2005 e 01.09.05 - 31.08.06, dovesse registrare un incremento/decremento superiore all’1%, sulle tariffe del trasporto verrà applicato un aumento/diminuzione pari al 25% dello scostamento percentuale accertato. Tale importo verrà riconosciuto/recuperato col saldo trasporti della campagna 2006/2007.

            Qualora dovessero intervenire provvidenze effettivamente fruibili sul costo del gasolio a favore dell’autotrasporto di merci per conto terzi, tali provvidenze, trasformate in percentuale, saranno computate nel calcolo della clausola di salvaguardia del gasolio per il periodo di vigenza delle stesse.

 

Clausola salvaguardia industria ( da definire)

 

Le Parti si incontreranno entro il 6 settembre 2006 per la verifica dei dati in questione.

 

 

1.d – Terra di restituzione

           

            Premesso che nell’interesse di tutte le Parti è necessario disincentivare il carico e il trasporto della terra, le Organizzazioni dei Vettori, le Organizzazioni bieticole e le Società saccarifere continueranno ad adoperarsi attivamente per raggiungere tale obiettivo.

           

1.d.1 - Franchigia terra

Per la campagna 2006/07 sul quantitativo di terra di restituzione di ogni carico che dovesse eccedere la percentuale del 3,5 %, le Società saccarifere riconosceranno ai trasportatori il 100% della tariffa trasporto bietole con produttività applicata al carico in questione per la campagna 2006/07. Questa integrazione non sarà riconosciuta sulle consegne effettuate con mezzi del coltivatore (compensi chilometrici). Tale importo sarà liquidato, dietro presentazione da parte di ogni trasportatore della fattura, la cui bozza sarà predisposta dalle Società saccarifere, entro il 31 dicembre 2006.

 

2.d.2 - Clausola di salvaguardia - Terra

            Le parti concordano che, qualora nelle future campagne la terra di restituzione media nazionale sia superiore al 6,5 %, la franchigia applicata sarà pari al 4,00 %.

L’Industria comunicherà entro il 15 dicembre alla Parte Vettoriale la percentuale di terra riscontrata.

Per quanto riguarda gli aspetti normativi, si riconferma quanto stabilito nell’accordo campagna 2004/2005 e 2005/2006, sottoscritto a Cesena in data 28 giugno 2004,

 specificatamente gli articoli:   2 – Gruppi di Lavoro,  3 – Produttività, 4 – Ritiri diretti,

6 – Fatturazione e pagamenti, 7- Validità accordo, 8-Comitato Paritetico, 9-Quota associativa.

 

 

 

 

 

FITA - CNA

 

 

ASSOZUCCHERO

 

FAI

 

 

ITALIA ZUCCHERI  S.p.A.

FIAP.(L)

 

 

SFIR S.p.A.

 

Confartigianato Trasporti

 

 

Gruppo ERIDANIA - SADAM

 

SNA  CASARTIGIANI

 

 

Zuccherificio del Molise  S.p.A.

 

ANCS. T/LEGA COOP

 

 

Co.Pro.B. Soc. Coop. a.r.l.

 

Federlavoro e Servizi-CCI

 

 

ANB

 

UNITAI

 

 

CNB

 

ANITA

 

 

ABI

 

ANCOSEL –AGCI

 

 

ABM

 

 

 

 

Cons.Ma.Ca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bologna, 21 settembre 2005