Aiuto alla ristrutturazione - Reg. CE n. 320/2006 e Reg. CE n.
968/2006.
Il Regolamento CE n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, all’art 3 stabilisce che ogni impresa produttrice di zucchero alla quale sia stata assegnata una quota entro il 1° luglio 2006, può beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota rinunciata.
In particolare il già citato Regolamento CE n. 320/2006, all’art. 3 – paragrafo 6, stabilisce che un importo di almeno il 10% dell’aiuto alla ristrutturazione è riservato per i coltivatori di barbabietola da zucchero e per i fornitori di macchinari, privati o imprese, che hanno lavorato per i coltivatori di barbabietole da zucchero.
Con D.M. 341/TRAGR IV del 21.06.2006, modificato dal D.M. n. 504/2006 del 25 settembre 2006, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha dato attuazione a quanto disposto dal citato Regolamento CE n. 320/2006, ed è stata fissata nella misura del 10% la quota dell’aiuto alla ristrutturazione destinata ai produttori di barbabietola da zucchero ed ai fornitori di macchinari, suddividendo tale quota per il 40% ai produttori di barbabietola da zucchero e per il 60% ai fornitori di macchinari.
Premesso quanto sopra, con la presente circolare si stabiliscono le modalità e le procedure per l’erogazione dell’aiuto.
L’A.B.S.I. trasmette all’Ag.E.A. i dati delle consegne di barbabietole, distinte per singolo bieticoltore, e i risultati delle operazioni di trasformazione del quantitativo complessivo delle barbabietole consegnate da tutti i produttori contraenti a partire dalla campagna 2003/2004.
Nel caso in cui, nello stesso periodo, che va dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2005/2006, si siano verificati eventi calamitosi, l’A.B.S.I. trasmette la pertinente documentazione, che dovrà comprendere necessariamente almeno il provvedimento a suo tempo emanato dall’autorità competente che attesti l’evento calamitoso, nonché la perizia dei danni effettuata dalla Compagnia di assicurazione e/o dall’organismo liquidatore del danno. La sussistenza dell’evento calamitoso
determina l’esclusione della campagna interessata dal calcolo della media di cui al successivo punto a) che, pertanto, è effettuato tenendo conto delle consegne delle campagne residue.
Relativamente ai bieticoltori l’Ag.E.A. :
a) elaborerà i dati relativi alle consegne effettuate da ciascun bieticoltore nelle campagne 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 al fine di stabilire il quantitativo medio di barbabietole consegnato, nonché di saccarosio prodotto nelle predette campagne;
b) determinerà, per la campagna 2006/2007 in cui è avvenuta la rinuncia della quota da parte dell’impresa di trasformazione, il quantitativo di saccarosio spettante per ciascun coltivatore; detto quantitativo è pari alla differenza tra il quantitativo medio di saccarosio di cui al punto a) ed il quantitativo di saccarosio derivante dalle barbabietole consegnate nella stessa campagna;
c) determinerà l’importo spettante per ciascun coltivatore calcolato in relazione alla quota dismessa dallo stabilimento di riferimento ed al quantitativo di saccarosio calcolato secondo i criteri di cui al punto b);
d) erogherà l’aiuto così determinato a tutti i coltivatori che, tramite l’A.B.S.I., ne faranno richiesta secondo l’allegato schema di domanda. Si precisa che nessuna somma sarà liquidata qualora i dati riportati in domanda risultino essere stati dichiarati da altro produttore.
La domanda stessa (allegato 4) dovrà essere presentata, tramite l’A.B.S.I., entro il 31 marzo 2007. Le domande presentate dopo tale data sono ritenute irricevibili.
Si precisa che i produttori che
presentano la citata domanda rinunciano alla coltivazione di
barbabietole da zucchero per le superfici ed i quantitativi di barbabietole
oggetto di dismissione per tutte le campagne successive alla
2006/2007.
Sono, altresì, ammessi a beneficiare dell’aiuto i bieticoltori che hanno effettuato consegne nelle citate campagne 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 ad uno stabilimento non più operante o che non possono più effettuare consegne a causa del processo di razionalizzazione dei bacini bieticoli conseguente alla chiusura degli stabilimenti stessi e che rinunciano alla coltivazione di barbabietole da zucchero per le superfici ed i quantitativi di barbabietole per i quali presentano domanda di aiuto ai sensi della presente circolare.
Relativamente ai fornitori di macchinari, privati o imprese, l’Ag.E.A.:
e) verificherà la documentazione comprovante la prestazione d’opera ammissibile, di cui all’allegata tabella 1, nelle campagne dalla 2003/2004 alla 2005/2006, a bieticoltori che abbiano consegnato allo stabilimento che ha fatto richiesta di ristrutturazione industriale a norma dell’art. 3 del Reg. CE n. 320/2006; tale documentazione comprende obbligatoriamente le fatture emesse dal fornitore;
f) verificherà i documenti attestanti la proprietà, l’età e l’acquisto di macchinari specifici per la bieticoltura ammissibili alla dismissione, specificati all’allegata tabella 2. Si specifica che i citati macchinari, oggetto di dismissione, sono quelli acquistati nel periodo dal 28.02.1996 al 27.02.2006; saranno, altresì, ammissibili anche i macchinari
acquistati nel periodo dall’1.1.1996 al 27.02.1996, purché immatricolati a far data dal 28.02.1996;
g) determinerà l’importo spettante considerando:
1) la perdita di valore dei macchinari specializzati per la bieticoltura che non possono essere utilizzati per altri scopi, secondo quanto previsto all’allegata tabella 3;
2) per i macchinari di proprietà di fornitori, il valore del fatturato medio delle prestazioni d’opera di cui alla citata tabella 1, nelle campagne sopra citate ;
3) per i macchinari di proprietà di coltivatori di
barbabietola la superficie media lavorata nelle campagne sopra citate (in
tal caso la domanda “Allegato
h)
erogherà l’aiuto così determinato a tutti coloro
che ne faranno richiesta secondo l’allegato schema di domanda.
Entro il 31 marzo 2006 i fornitori proprietari di macchine dovranno presentare all’Ag.E.A. la domanda (allegato 4) e entro la stessa data i coltivatori di barbabietole proprietari di macchine dovranno presentare la domanda stessa (allegato 4) all’Ag.E.A. per il tramite dell’A.B.S.I.
Il pagamento dell’aiuto è effettuato ai
sensi dell’art.16 – punto 2 e dell’art. 19 – punto 2 e punto 3 lett. b) del
Regolamento CE n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006.
IL DIRETTORE
DELL’AREA COORDINAMENTO
Dott. Giancarlo
NANNI
TABELLA 1 – Tipologie di lavorazioni eseguibili con i macchinari specializzati nella coltivazione della barbabietola
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CODICE |
DESCRIZIONE |
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1 |
Defogliatura |
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2 |
Scollettatura |
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3 |
Estirpatura e
escavatura |
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4 |
Andanatura |
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5 |
Sterratura o pulitura |
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6 |
Raccolta o carico |
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7 |
Svallatura |
TABELLA 2 – Macchinari specializzati nella coltivazione della barbabietola
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CODICE |
DESCRIZIONE |
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1 |
DEFOGLIATORE |
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2 |
SCOLLETATRICE |
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3 |
SCAVABIETOLE |
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4 |
ESTIRPATRICE |
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5 |
MACCHINA ANDANATRICE PER
BIETOLE |
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6 |
CARRO SVALLATORE
AUTOCARICANTE |
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7 |
PULITRICE
CARICATRICE |
TABELLA 3 – PERIODI DI VALIDITA’ E RELATIVO PARAMETRO PER IL CALCOLO DELL’AIUTO
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PERIODO |
IMPORTO DELL’AIUTO |
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28.02.1996 –
27.02.1997 |
10% del valore (imponibile)
indicato nella fattura d’acquisto |
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28.02.1997 –
27.02.1998 |
20% del valore(imponibile)
indicato nella fattura d’acquisto |
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28.02.1998 –
27.02.1999 |
30% del valore(imponibile)
indicato nella fattura d’acquisto |
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28.02.1999 –
27.02.2000 |
40% del valore(imponibile)
indicato nella fattura d’acquisto |
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28.02.2000 –
27.02.2001 |
50% del valore(imponibile)
indicato nella fattura d’acquisto |
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28.02.2001 –
27.02.2002 |
60% del valore
(imponibile)indicato nella fattura d’acquisto |
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28.02.2002 –
27.02.2003 |
70% del valore
(imponibile)indicato nella fattura d’acquisto |
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28.02.2003 –
27.02.2004 |
80% del valore(imponibile)
indicato nella fattura d’acquisto |
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28.02.2004 –
27.02.2005 |
90% del valore(imponibile)
indicato nella fattura d’acquisto |
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28.02.2005 –
27.02.2006 |
100% del valore(imponibile)
indicato nella fattura
d’acquisto |